Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 28/07/2003 (Rv. 565466 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Nullità e inesistenza della notificazione - Differenze - Fattispecie in tema di notifica a procuratore cancellato dall'albo.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
L'ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo. Conseguentemente, la notificazione della impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado del giudizio ma nelle more cancellato dall'albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. o eseguita spontaneamente dalla parte. (Nella specie la Suprema Corte ha disatteso l'eccezione di inammissibilità di un ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine utile per la proposizione del gravame alla parte personalmente ad opera del ricorrente che aveva di sua iniziativa rinnovato la notifica del ricorso già effettuata una prima volta, tempestivamente, presso il domicilio eletto ove il procuratore indicato, cancellatosi dall'albo dopo la conclusione del giudizio di secondo grado, si era ricevuto l'atto notificando).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)