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Sez. U, Ordinanza n. 9151 del 17/04/2009 (Rv. 607690 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Convenzione urbanistica - Mancata attuazione - Controversia - Accordo transattivo con modifica della convenzione originaria - Successiva domanda proposta dal Comune nei confronti della parte privata - Oggetto - Accertamento dell'obbligo di realizzare un'opera pubblica e risarcimento del danno da mancata esecuzione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990 - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607690-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Nel caso in cui una convenzione urbanistica (nella specie, attuativa di un programma integrato di intervento) sia modificata con accordo transattivo nel corso del giudizio insorto per la sua mancata esecuzione, appartiene alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990, la domanda con cui il Comune chieda nei confronti del privato l'accertamento dell'obbligo di realizzare un'opera pubblica (nella specie, un centro culturale polivalente) e la condanna al risarcimento del danno derivato dalla mancata realizzazione, in quanto l'accordo transattivo e la successiva variante alla convenzione originaria sono comunque collegati a detta convenzione, per cui si tratta di atti - con contenuto riconducibile alle problematiche relative agli oneri di urbanizzazione - endoprocedimentali all'interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su terreni di sua proprietà, e la controversia non attiene ad aspetti meramente patrimoniali del rapporto concessorio, involgendo invece valutazioni strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)