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Sez. L, Sentenza n. 11881 del 23/11/1998 (Rv. 521039 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Giudizi davanti alle Commissioni tributarie e giudizi davanti all'a. g.o.- Rapporti - Controversia promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto per pretendere il pagamento della parte del credito dal convenuto trattenuta e versata a titolo di ritenuta d'imposta - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521039-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

La controversia promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto per pretendere il pagamento anche di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta di imposta è devoluta alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie - e non del giudice ordinario - in quanto l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetto di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia in litisconsorzio necessario anche dell'Amministrazione finanziaria. Tale principio - che si applica anche quando la controversia sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto perché all'originaria incompletezza del contraddittorio (che non può implicare uno spostamento di giurisdizione) il giudice tributario può porre rimedio facendo ricorso agli artt. 99 e 102 cod. proc. civ. espressamente richiamati dall'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972 - non fa venire meno la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sull'opposizione del sostituto d'imposta al precetto intimato dal sostituito per il pagamento delle somme costituenti oggetto della ritenuta d'imposta. (Fattispecie in materia di ritenute operate dal datore di lavoro sulla somma corrisposta al lavoratore a titolo di risarcimento dei danni da mancata assunzione, in esecuzione di una sentenza di condanna in forza della quale il lavoratore aveva proceduto al pignoramento nei confronti del datore di lavoro, questi si era opposto all'esecuzione e il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla questione della legittimità delle ritenute, sospendendo il giudizio di propria competenza che poi era stato riassunto dopo il passaggio in giudicato della decisione della competente Commissione tributaria).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)