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Sez. 4, Sentenza n. 34362 del 10/06/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229031 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Commercio - Farmacista - Registro di entrata e di uscita - Iscrizione nel registro - Responsabilità - Sussistenza - Termine di tolleranza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229031-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'obbligo di iscrivere nell'apposito registro ogni acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai titolari di farmacia nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento ed è irrilevante la effettiva ricostruibilità "aliunde" della entrata o della uscita di dette sostanze così come la verifica postuma della assenza di abusi, trattandosi di contravvenzione punibile anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze formali.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)