Sez. 4, Sentenza n. 16892 del 21/01/2004 Ud. (dep. 09/04/2004) Rv. 228041 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Registro di entrata e uscita - Testo della norma anteriormente alla legge n. 12 del 2001 - Condotte punibili - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In materia di custodia di sostanze stupefacenti, la disposizione di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 309 del 1990 - relativa alla tenuta del registro di entrata ed uscita dello stupefacente da parte della struttura sanitaria - antecedentemente alla modifica intervenuta con la legge n. 12 del 2001, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo di aggiornamento del registro era previsto solo con riferimento alle ipotesi di acquisto o cessione della sostanza. (Affermando il principio, la Corte ha accolto il ricorso degli imputati - primario e capo sala di una divisione ospedaliera - i quali, pur avendo la disponibilità di sostanze stupefacenti per uso terapeutico e pur avendo omesso di osservare la disciplina circa la tenuta del registro, non avevano tuttavia posto in essere le condotte negoziali - acquisto o cessione - esplicitamente individuate dalla norma anteriormente alla modifica del 2001).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68, Legge 08/02/2001 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)