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Sez. 6, Sentenza n. 9000 del 11/02/2010 Ud. (dep. 05/03/2010) Rv. 246538 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Acquisto o cessione - Farmacista - Registro di entrata e di uscita - Iscrizione nel registro - Responsabilità - Sussistenza - Ricostruibilità "aliunde" del movimento delle sostanze - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246538-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'obbligo di iscrivere nell'apposito registro ogni acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope è imposto ai titolari di farmacia nel momento stesso in cui viene effettuato il movimento, dovendosi ritenere irrilevanti sia la effettiva ricostruibilità, altrimenti operata, dell'entrata o dell'uscita delle predette sostanze, sia la verifica postuma dell'assenza di abusi, stante la natura di contravvenzione punibile anche in caso di omissione colposa attinente ad inosservanze meramente formali.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)