Sez. L, Sentenza n. 13303 del 07/06/2006 (Rv. 589721 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione della sentenza (o ordinanza) della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La revocazione della sentenza (o dell'ordinanza) della Corte di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto ovvero per la configurazione di un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione esulando il motivo proposto - consistente nella valutazione della idoneità o meno del timbro ai fini della dimostrazione della consegna del ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile perché tardivo, all'ufficiale giudiziario in una certa data ritenuta scarsamente leggibile - dalle ipotesi di revocazione previste dall'art. 391 bis cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)