Sez. 4, Sentenza n. 6691 del 19/11/2004 Cc. (dep. 22/02/2005) Rv. 230931 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - revoca | Padre di prole infratreenne - Impossibilità assoluta di assistenza da parte della madre - Valutazione circa la presenza di altri familiari - Rigetto dell'istanza - Illegittimità.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - revoca
In tema di misure cautelari personali, il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall'art. 275 comma quarto cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato padre di prole in età inferiore ai tre anni opera a condizione che la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai minori, per cui una volta accertata tale situazione ed esclusa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice non può giustificare il mantenimento della misura prendendo in esame l'eventuale presenza di altri familiari, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, dal momento che la previsione è finalizzata alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei figli in tenera età, garantendo loro l'assistenza da parte di almeno uno dei genitori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)