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Sez. 5, Sentenza n. 41626 del 09/11/2007 Cc. (dep. 13/11/2007) Rv. 238209 - 01

MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Divieto di custodia cautelare in carcere, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Imputato padre di prole infratreenne - Impedimento della madre dovuto alle condizioni di salute - Mantenimento della misura avendo riguardo ad altri familiari o strutture assistenziali in grado di collaborare all'assistenza del minore - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238209-01

MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato padre di prole infratreenne, sussistendo l'impossibilità della madre di prestare assistenza al minore per impedimento dovuto alle proprie condizioni di salute, non può essere giustificato avendo riguardo alla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino può essere gravemente pregiudicata dall'assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilità deve, pertanto, fin dove è possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l'art. 31 Cost. accorda all'infanzia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 lett. T

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)