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Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 01/02/1993 (Rv. 480606 - 01)

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Bene immobile indiviso - Promessa di vendita effettuata da uno solo dei comproprietari - Mancata ratifica degli altri - Esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. limitatamente alla quota del solo promittente con proporzionale riduzione del prezzo - Ammissibilità - Esclusione - Responsabilità del promittente verso il promissario - Limiti.
Stato
decisa il 1993-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480606-01

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto

Nel caso di promessa di vendita effettuata da uno solo dei comproprietari di un bene immobile indiviso, impegnatosi in mancanza di procura anche per gli altri, e sia mancata la ratifica di costoro, che abbiano legittimamente rifiutato di stipulare il contratto di vendita, il promissario acquirente non può ottenere ex art. 2932 cod. civ. il trasferimento dei diritti immobiliari spettanti al solo promittente, con proporzionale riduzione del prezzo, non potendo la sentenza ex art. 2932 cit. costituire un rapporto giuridico diverso da quello previsto e voluto dalle parti con il contratto preliminare, salva la responsabilità nei confronti del promissario da parte del promittente, resosi implicitamente garante del fatto del terzo, a meno che il contratto definitivo non sia stato espressamente subordinato all'accettazione di quest'ultimo e, trattandosi di un bene immobile, la condizione risulti da atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)