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Sez. 2, Sentenza n. 8797 del 28/06/2000 (Rv. 538130 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Bene immobile indiviso - Promessa di vendita effettuata da uno solo dei comproprietari - Esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. limitatamente alla quota del solo promittente - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538130-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Nell'ipotesi di promessa di vendita effettuata da uno solo dei comproprietari di un bene immobile indiviso, è da escludere in toto la possibilità del promissario acquirente di ottenere la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ. nei confronti del solo comproprietario promittente per il trasferimento dei diritti immobiliari a lui spettanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)