Sez. 2, Sentenza n. 1143 del 29/01/1993 (Rv. 480560 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere | Notifica dell'atto di impugnazione - Effettuazione alla parte presso il domiciliatario del procuratore costituito - Inesistenza - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - In genere
La notifica dell'atto di impugnazione non viene ad esistenza, con la conseguente preclusione della sanatoria con la sua rinnovazione e quella ulteriore della inammissibilità dell'impugnazione, quando la sua esecuzione sia avvenuta in luogo o presso persona non avente alcun riferimento diretto con la controparte destinataria dell'atto, come nel caso in cui sia stata effettuata alla parte non presso il suo procuratore costituito nel giudizio di appello, bensì presso il domiciliatario di questi a norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (esercizio fuori della circoscrizione del tribunale nel cui albo è iscritto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)