Sez. 3, Sentenza n. 2956 del 14/06/1978 (Rv. 392394 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE - EFFETTI - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - MANCATA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INEFFICACIA DELLA SENTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - RADIAZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCURATORE - EFFETTI - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - MANCATA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - INEFFICACIA DELLA SENTENZA.*
La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore della parte costituita provocano l'automatica interruzione del processo, senza necessita di dichiarazioni o notifiche, per la presunzione di legge che detti eventi siano noti a tutte le parti ed al giudice, con la conseguenza che, ove il giudice abbia omesso di dichiarare l'interruzione del processo, la sentenza pronunziata e improduttiva di effetti giuridici. (Conf 3866/75, mass n 378111).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)