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Sez. 3, Sentenza n. 2449 del 22/05/1989 (Rv. 462825 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE - EFFETTI - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - OMISSIONE DELLA RELATIVA DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - PROVA - DEDUZIONE O PRODUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO ALL'ISTRUTTORE O AL COLLEGIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462825-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE - MORTE, RADIAZIONE O SOSPENSIONE - EFFETTI - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - OMISSIONE DELLA RELATIVA DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI E DELLA SENTENZA - PROVA - DEDUZIONE O PRODUZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO ALL'ISTRUTTORE O AL COLLEGIO - NECESSITÀ.*

La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore della parte costituita provocano l'automatica interruzione del processo, senza necessità di dichiarazioni o notifiche, per la presunzione di legge che detti eventi siano noti a tutte le parti ed al giudice, con la conseguenza che la omessa dichiarazione, da parte del giudice, dell'interruzione automatica importa la nullità di tutti gli Atti successivi e della sentenza che definisce il giudizio. Detta nullità, ove riguardi una sentenza pronunciata in grado di appello, può essere provata con la produzione dei documenti relativi all'evento interruttivo, davanti alla Corte di Cassazione la quale, accertato l'evento, deve annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa davanti allo stesso giudice che l'ha pronunciata, nella medesima fase processuale in cui era pervenuta al momento della interruzione e, cioè, rispettivamente davanti all'istruttore od al collegio. (Conf 7373/86, mass n 449424, sulla prima parte; (Conf 1851/81, mass n 412542, sulla seconda parte; (Conf 2956/78, mass n 392394, sulla prima parte; (Conf 3866/75, mass n 378111 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)