Sez. 1, Sentenza n. 18958 del 08/08/2013 (Rv. 627612 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Rescissione del contratto da parte della pubblica amministrazione - Danno risarcibile - Incremento dei costi dell'opera riappaltata in conseguenza dell'inflazione - Configurabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
In materia di appalto di opere pubbliche, in caso di rescissione del contratto da parte della P.A. e successivo riappalto dell'opera, il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 340, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, può consistere anche nella maggiore spesa determinata dalla sola incidenza sfavorevole del fenomeno inflattivo nel frattempo intervenuto, in quanto l'incremento del corrispettivo del secondo contratto, conseguente all'adeguamento ai prezzi di mercato, è destinato ad incidere negativamente sulle finanze pubbliche, mentre il tempestivo adempimento del primo contratto avrebbe consentito di elidere gli effetti depauperativi dell'inflazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)