Sez. 2, Sentenza n. 143 del 09/01/2007 (Rv. 594105 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Illecito permanente - Cessazione della permanenza - Data - Notificazione dell'ordinanza-ingiunzione - Necessità - Contestazione del fatto - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
Nel sistema dell'illecito amministrativo depenalizzato, nell'ambito del quale si configurano infrazioni omissive e/o commissive di carattere permanente, l'interruzione della permanenza, per cause diverse dalla materiale cessazione della condotta vietata, si verifica soltanto con la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione irrogativa della sanzione, essendo all'uopo irrilevante la mera contestazione del fatto, atteso che solo detta ordinanza -analogamente alla sentenza penale di primo grado relativa al reato permanente - vale ad enucleare come autonomo illecito la condotta anteriore alla sua emanazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)