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Sez. 1, Sentenza n. 4001 del 26/06/1980 (Rv. 407907 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - TRASFERIMENTI DI IMMOBILI COMPRESI IN FABBRICATI DESTINATI PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO - VENDITE ISOLATE DI LOCALI PER SEDE DI FILIALI DI BANCHE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407907-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - TRASFERIMENTI DI IMMOBILI COMPRESI IN FABBRICATI DESTINATI PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO - VENDITE ISOLATE DI LOCALI PER SEDE DI FILIALI DI BANCHE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 17 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Le agevolazioni fiscali previste dall'art 17 primo comma della legge 2 luglio 1949 n 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie (riduzione alla meta dell'imposta di registro e ad un quarto della imposta ipotecaria) con riguardo ai trasferimenti di immobili compresi in fabbricati destinati prevalentemente ad uso abitativo, non competono, ai sensi del secondo e del terzo comma della norma medesima, alle vendite 'isolatè di locali da adibirsi a Sede di una filiale di istituto bancario se, nei locali stessi, si svolge, oltre quella direzionale, amministrativa e tecnica, un'attivita di negoziazione che necessita del contatto con la clientela, giacche, anche in tale ipotesi, i locali in questione debbono qualificarsi come 'negozì, posto che la qualificazione di 'ufficiò e riservata solo ai locali in cui viene svolta, in modo esclusivo, un'attivita di direzione o di amministrazione, ovvero un'attivita puramente tecnica, senza necessita di contatto con la clientela. (V 4256/77, mass n 387888; (V 1276/76, mass n 379965; (V 1566/73, mass n 364386).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)