Sez. 1, Sentenza n. 2905 del 28/04/1983 (Rv. 427823 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE DI PRIVATIVA DERIVANTE DA BREVETTO - LICEITÀ DELL'IMITAZIONE SERVILE - CONDIZIONI.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - INSUSSISTENZA DI SITUAZIONE DI PRIVATIVA DERIVANTE DA BREVETTO - LICEITÀ DELL'IMITAZIONE SERVILE - CONDIZIONI.*
Il diritto di sfruttare il pregio estetico del prodotto altrui, che sia rivestito di speciale ornamento per Forma o per combinazione particolare di linee e di colori, anche mediante una imitazione servile, ove non esista o sia cessata una situazione di privativa derivante da brevetto, deve essere riconosciuto solo quando le indicate caratteristiche esteriori non tollerino aggiunte o varianti, nel senso che queste implicherebbero una riduzione del valore del prodotto e della sua possibilità di utilizzazione, atteso che, ove sia consentita l'introduzione di dette aggiunte o varianti, senza il verificarsi di quelle conseguenze, un'imitazione puramente servile, in quanto non necessaria ed idonea a danneggiare l'altrui azienda creando confondibilità di prodotti, configura concorrenza sleale ai sensi ed agli effetti dell'art. 2598 n. 1 cod. civ.. (V 4006/80, mass n 407913; (V 4355/78, mass n 394023).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)