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Sez. 1, Sentenza n. 6352 del 12/07/1996 (Rv. 498529 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ricusazione del giudice - Provvedimento che decide sulla relativa istanza - Impugnazione - Ricorso per regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498529-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione del giudice a norma dello art. 53 cod. proc. civ. non è impugnabile con il ricorso per il regolamento di competenza trattandosi di provvedimento ordinatorio privo di contenuto decisorio su posizioni di diritto soggettivo che definisce un procedimento incidentale di tipo sostanziale amministrativo in relazione alla tutela di interessi di ordine generale e che non incide su questioni di competenza, essendo esclusivamente rivolto all'eventuale sostituzione della persona fisica del giudice nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)