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Sez. 1, Sentenza n. 2857 del 28/03/1996 (Rv. 496669 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione - Ordinanza relativa - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496669-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

L'ordinanza che provvede sulla ricusazione del giudice (art. 53 cod. proc. civ.) non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., in quanto si tratta di provvedimento strumentale, privo di natura decisoria, volto unicamente a regolare la composizione dell'organo giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)