Sez. L, Sentenza n. 1316 del 13/02/1997 (Rv. 502381 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - Domanda di adeguamento del valore monetario - Prescrizione decennale - Esclusione della decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA
Con riguardo agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli - l'originaria richiesta dell'indennità di disoccupazione entro il termine previsto dall'art. 7 d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323 impedisce non solo la decadenza stabilita, per l'acquisizione del diritto, da quest'ultima disposizione di legge, ma anche la diversa decadenza prevista, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (come modificato dall'art. 6 D.L. 29 marzo 1991 n.103, convertito in legge 1 giugno 1991 n.166), inapplicabile alla fattispecie atteso che si riferisce a <<prestazioni nuove>> ed implica l'estinzione del diritto ai <<ratei pregressi>>, mentre da una parte l'indennità di disoccupazione costituisce un'unica prestazione annuale (pagabile in due soluzioni) e d'altra parte il suo adeguamento secondo il precetto della Corte costituzionale non può essere configurato come oggetto di un diritto autonomo, concettualmente distinto dalla indennità stessa, dovendosi escludere che la pregressa accettazione di un importo inferiore implichi transazione o rinuncia all'importo maggiore, stante anche la possibilità di accettazione di un adempimento parziale (art. 1181 cod. civ.). Conseguentemente l'assicurato, il quale abbia accettato tale pagamento parziale costituito dall'importo dell'indennità senza la rivalutazione monetaria, può poi chiedere tale adeguamento, restando il diritto all'integrazione stessa soggetto unicamente alla prescrizione decennale (relativamente alla quale deve essere computato anche il periodo trascorso prima della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)