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Sez. L, Sentenza n. 9210 del 16/09/1997 (Rv. 508046 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Integrazione dell'indennità di disoccupazione ex sentenza Corte Cost. n.497 del 1988 - Domanda giudiziale - Termine di decadenza sostanziale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508046-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Il termine di decadenza sostanziale previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, preclude la domanda giudiziale diretta ad ottenere l'integrazione dell'indennità di disoccupazione, prevista dalla sentenza n. 497 del 1988 della Corte Cost., tutte le volte in cui la stessa, in relazione alle varie istanze annuali presentate per ottenere l'indennità di disoccupazione, dovesse risultare proposta oltre i cinque anni e 360 giorni (questi ultimi relativi all'iter amministrativo) dalla data dell'originaria domanda amministrativa o dalla comunicazione, se avvenuta, del provvedimento di liquidazione dell'indennità nella misura originariamente fissata dalla legge, non potendosi ritenere che la domanda di una prestazione previdenziale impedisca la decadenza del diritto anche in relazione ad eventuali, sopravvenute integrazioni della medesima prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)