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Sez. 2, Sentenza n. 3240 del 09/10/1969 (Rv. 343251 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - OPERATIVITA - PRESUPPOSTO - MANCATA DENUNZIA DEL FATTO INTERRUTTIVO - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1969-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343251-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - OPERATIVITA - PRESUPPOSTO - MANCATA DENUNZIA DEL FATTO INTERRUTTIVO - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AL RAPPRESENTANTE LEGALE - VALIDITA.*

La interruzione del processo non opera ' de jurè, ma solo dal momento in cui il mutamento di stato del soggetto venga formalmente denunziato e pero, ove manchi siffatta denuncia, deve ritenersi la regolarita della notificazione della impugnazione al legale rappresentante del minore nel frattempo divenuto maggiorenne. (Conf. 452-68, massima n 331476 2220-63 500-61 V. 1943-69, massima n 341107 3895-68, massima n 337385 879-68, massima n 332202 1390-66, massima n 222664 574-66, massima n 321153).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)