Sez. 2, Sentenza n. 46887 del 19/07/2016 Cc. (dep. 08/11/2016) Rv. 268314 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sulla richiesta di riesame e successiva ordinanza del tribunale ex art. 309 cod. proc. pen. - Termine per il deposito - "Dies a quo" - Individuazione - Data del deposito del dispositivo in cancelleria.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale diversa data della camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)