Sez. 2, Sentenza n. 45515 del 20/10/2015 Cc. (dep. 16/11/2015) Rv. 265790 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Custodia cautelare in carcere - Dispositivo deliberato e depositato precedentemente all'entrata in vigore legge n. 47 del 1985, che ha modificato l'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Applicabilità del novellato art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
Non è applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11 L. 16 aprile 2015, n. 47 - che prevede il termine di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza cautelare, sanzionandone l'inosservanza con la perdita di efficacia della misura cautelare - qualora il dispositivo dell'ordinanza del tribunale del riesame sia depositato precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 (8 maggio 2015). (Fattispecie in cui il dispositivo dell'ordinanza cautelare era stato depositato il 6 maggio 2015, nel vigore della previgente normativa, e la motivazione in epoca ad essa successiva, il 19 giugno 2015).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)