Sez. 5, Sentenza n. 38408 del 04/04/2017 Cc. (dep. 01/08/2017) Rv. 271070 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sulla richiesta di riesame - Termine di 30 giorni per il deposito delle motivazioni - "Dies a quo" - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di misure cautelari coercitive, il termine stabilito a pena di inefficacia dal comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di riesame decorre dal deposito in cancelleria del dispositivo, anche nel caso in cui tale deposito reca una data successiva rispetto a quella in cui si è tenuta la camera di consiglio nella quale la richiesta di riesame è stata trattata, a meno che il tribunale non dia espressamente atto di avere adottato la decisione in una data antecedente rispetto a quella del deposito del dispositivo, nel qual caso il termine per il deposito della motivazione decorre da tale antecedente data. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del rito camerale non richiede la contestualità tra la celebrazione dell'udienza e la deliberazione della decisione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)