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Sez. 5, Sentenza n. 40342 del 17/09/2015 Cc. (dep. 07/10/2015) Rv. 264939 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Custodia cautelare in carcere - Riesame - Decisione intervenuta prima della modifica dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., ai sensi della l. n. 47 del 2015 - Termine per il deposito della motivazione in corso al momento della entrata in vigore della modifica normativa - Applicabilità della nuova disciplina - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264939-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

È applicabile la nuova disciplina di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, all'ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo sia deliberato e depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge - 8 maggio 2015- se a quella data il termine per il deposito della motivazione non sia ancora non decorso. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inefficacia della misura cautelare per la quale la motivazione dell'ordinanza del riesame era stata depositata oltre il termine previsto dal novellato art. 309, comma decimo, cod. proc. pen).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)