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Sez. 3 - , Sentenza n. 36381 del 09/05/2019 Ud. (dep. 23/08/2019) Rv. 276701 - 02

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Elezione di domicilio da parte dell'imputato - Inidoneità di tale elezione - Applicabilità della procedura di notificazione all'imputato all'estero - Esclusione - Notifica presso il difensore - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276701-02

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO

In materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui l'imputato, che pure risulti avere la residenza o la dimora all'estero, abbia comunque avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio, per cui, qualora tale elezione di domicilio risulti inidonea, la notifica deve essere effettuata mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.(In applicazione di tale principio la Corte, rilevando che l'imputato, all'atto della scarcerazione - e, dunque, con la piena consapevolezza che si stava procedendo nei suoi confronti - aveva proceduto ad una inidonea elezione di domicilio in località estera, ha ritenuto legittima la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione presso il difensore di ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)