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Sez. 4, Sentenza n. 23716 del 15/01/2001 Cc. (dep. 12/06/2001) Rv. 218902 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Elezione di domicilio da parte dell'imputato - Inidoneità di tale elezione - Applicabilità della procedura di notificazione all'imputato all'estero - Esclusione - Notifica presso il difensore - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218902-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO

In materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui l'imputato, che pure risulti avere la residenza o la dimora all'estero, abbia comunque avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio. Ove tale elezione di domicilio risulti inidonea, la notifica deve essere effettuata mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4 del cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevando la inidoneità della elezione di domicilio in località estera, ha ritenuto la legittimità della notifica del decreto di citazione presso il difensore di ufficio, in assenza di difensore di fiducia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)