Sez. 1, Sentenza n. 7271 del 06/08/1997 (Rv. 506490 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Giudicato - Efficacia diretta nei confronti delle parti, degli eredi e degli aventi causa - Efficacia riflessa nei confronti dei terzi estranei al processo - Configurabilità - Fondamento - Armonizzazione delle situazioni di subordinazione o dipendenza fra rapporti giuridici - Estensione ai titolari di un diritto autonomo o incompatibile - Esclusione - Espropriazione per pubblica utilità - Giudizio tra il proprietario del fondo e l'ente occupante - Accertamento definitivo del diritto all'indennità di occupazione e all'azionabilità del diritto all'indennità di esproprio - Successivo giudizio di opposizione al decreto espropriativo, promosso dagli eredi del proprietario nei confronti dell'ente espropriante estraneo al precedente giudizio - Eccezione di prescrizione opposta dall'espropriante - Indagine circa la tardività del provvedimento di esproprio in quanto emesso dopo l'irreversibile trasformazione del fondo - Preclusione per effetto del precedente giudicato - Insussistenza.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, degli eredi e degli aventi causa, è dotato anche di una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione. Tale efficacia, rispondendo all'esigenza di armonizzazione delle dette situazioni di dipendenza o subordinazione di rapporti, è invece esclusa nei confronti di quanti siano titolari di un diritto autonomo e cioè di un diritto il cui titolo trovi fondamento in un rapporto diverso rispetto al rapporto sul quale ha statuito la prima sentenza, ed, in particolare, nell'ipotesi in cui i rapporti in questione siano incompatibili in quanto si escludono reciprocamente. Ne consegue in tema di espropriazione per pubblica utilità, che, definitivamente accertata nel giudizio tra il proprietario del fondo e l'ente occupante, sul presupposto della legittimità ed efficacia del decreto espropriativo, siccome intervenuto durante il periodo di occupazione legittima, il diritto alla indennità per il periodo di occupazione e l'azionabilità del diritto al valore venale dell'immobile quale diritto all'indennità di esproprio, nel successivo giudizio di opposizione al decreto espropriativo, promosso dagli eredi del proprietario nei confronti dell'ente espropriante, il giudicato formatosi nel precedente giudizio (senza la partecipazione dell'ente espropriante) non preclude l'indagine circa la tardività del suddetto decreto in quanto emesso dopo l'irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, al fine di delibare l'eccezione di prescrizione del diritto dedotto in giudizio, atteso la relazione di incompatibilità tra la fattispecie estintivo - acquisitiva collegata alla detta trasformazione irreversibile e il provvedimento ablatorio quale fatto costitutivo del trasferimento della proprietà dal privato all'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)