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Sez. 3, Sentenza n. 10654 del 10/10/1991 (Rv. 474171 - 01)

Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Soggettivi (limiti rispetto a terzi) | Terzi rimasti estranei al giudizio - Giudicato - Efficacia riflessa - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474171-01

Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Soggettivi (limiti rispetto a terzi)

Il giudicato può spiegare efficacia riflessa, come affermazione oggettiva di verità, anche nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio, sempre che essi non siano titolari di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto del giudicato medesimo, per tale intendendosi una situazione giuridica la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dall'esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto che gli accertamenti del giudice di un procedimento possessorio, relativo ad un determinato immobile, circa l'avvenuta interversione della detenzione in possesso da parte di un soggetto, con riguardo ad un più vasto patrimonio, comprensivo di tale immobile, potessero essere fatte valere da questo soggetto, o dai suoi eredi, contro un terzo, conduttore di un appartamento - a sua volta compreso nel patrimonio "de quo", ma diverso da quello oggetto del suddetto procedimento possessorio - in una causa di sfratto nella quale il conduttore stesso negava che il rapporto locatizio fosse mai intercorso fra lui e quei pretesi locatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)