Sez. 2, Sentenza n. 5509 del 17/04/2002 (Rv. 553778 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Vizi o difformità del bene promesso in vendita - Azione di riduzione del prezzo - Cumulabilità con l'azione ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Nel caso in cui il bene promesso in vendita con contratto preliminare sia affetto da vizi e difformità che, senza renderlo oggettivamente diverso per struttura e funzione, incidano sul suo valore o sulle modalità di godimento, ben possono cumulativamente essere esercitate e accolte l'azione di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. e l'azione di riduzione del prezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)