Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 19/04/2000 (Rv. 535868 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Vizi o difformità nel bene promesso in vendita - Azione di riduzione del prezzo - Cumulabilità con l'azione ex art. 2932 cod.civ. - Sussistenza - Natura.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Nell'ipotesi di un contratto preliminare di vendita di un immobile, le diseconomie eventualmente conseguenti al successivo insorgere di vizi o difformità possono essere corrette proponendo, congiuntamente alla domanda di cui all'art. 2932 cod. civ., anche quella accessoria di riduzione del prezzo pattuito, solo contenutisticamente uguale alla "quanti minoris" prevista per la vendita già perfezionata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)