Sez. 3, Sentenza n. 15321 del 14/10/2003 (Rv. 567439 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Danno subito dall'allievo durante una partita - Responsabilità della scuola - Inclusione della partita nel programma di educazione fisica - Sufficienza - Esclusione - Prova che il danno fosse stato cagionato all'allievo da un altro studente e mancata predisposizione da parte della scuola delle misure atte ad evitare l'evento - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, (quindi che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita) ed inoltre che la scuola non abbia predisposto tutte le misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)