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Sez. 6 - , Sentenza n. 25015 del 22/07/2020 Cc. (dep. 02/09/2020) Rv. 279605 - 01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n. 11 del 2020 per l'emergenza Covid-19 - Procedimento di riesame - Richiesta di trattazione - Modalità di presentazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279605-01

TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione del procedimento, prevista dall'art. 2, comma 2, lett. g) n. 2, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11, non può ritenersi implicita nella mera presentazione della richiesta di riesame durante il periodo di vigenza della sospensione, essendo a tal fine necessario che la parte, anche tramite il patrocinatore, chieda che si proceda alla trattazione in modo espresso e contestualmente alla proposizione del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto della istanza dei ricorrenti, intesa a far dichiarare l'inefficacia della misura custodiale per violazione dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/03/2020 num. 11 art. 2 com. 2 lett. G, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)