Sez. 2, Sentenza n. 2494 del 10/01/2017 Cc. (dep. 18/01/2017) Rv. 269115 - 01
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione - Manifestazione espressa di volontà in tal senso - Necessità - Comportamento concludente - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze.
TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre un'espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il "dies a quo" ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)