diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22104 del 14/04/2015 Ud. (dep. 27/05/2015) Rv. 263666 - 01

IMPUGNAZIONI | IN GENERE - Sospensione del processo con messa alla prova - Applicabilità nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione - Possibilità - Esclusione - Annullamento della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263666-01

IMPUGNAZIONI

Nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)