Sez. F, Sentenza n. 35717 del 31/07/2014 Ud. (dep. 13/08/2014) Rv. 259935 - 01
661062 | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Possibilità - Esclusione - Annullamento della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
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Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., nè può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, per l'incompatibilità del nuovo istituto con il sistema delle impugnazioni e per la mancanza di una specifica disciplina transitoria. (In motivazione, la Corte ha anche evidenziato che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 ter, Cod. Pen. art. 464 bis, Cod. Pen. art. 464 ter, Cod. Pen. art. 464 quater, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 3, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)