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Sez. F, Sentenza n. 42318 del 09/09/2014 Ud. (dep. 10/10/2014) Rv. 261096 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sospensione del processo con messa alla prova - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Possibilità - Esclusione - Annullamento della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261096-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione l'imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., né può altrimenti sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che imponga, nonostante la mancanza di disposizioni transitorie, l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)