Sez. 2, Sentenza n. 6761 del 31/03/2005 (Rv. 581469 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ | Mera comunanza di interessi - Sufficienza - Determinazione - Criteri - Incensurabilità in sede di legittimità - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ
La possibilità di porre le spese di lite solidalmente a carico di più parti soccombenti ex art. 97, primo comma, cod. proc. civ., ove le stesse abbiano "interesse comune", costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, esercitabile non solo nei casi in cui il rapporto sostanziale sia solidale, indivisibile o comunque comune, ma pure in quelli nei quali vi sia una sostanziale convergenza di interessi, desumibile anche dalle condotte processuali e difensive in concreto osservate dalle parti, in base ad apprezzamento incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua e logica motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)