Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 17/10/1989 (Rv. 463865 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI PARTI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI PARTI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ.*
La condanna in solido, di più parti soccombenti, al pagamento delle spese processuali non postula una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti che può sussistere indipendentemente dalla prima e l'apprezzamento della cui sussistenza comporta una valutazione di merito non censurabile in Sede di legittimità. (Conf 1536/1987, mass n 450963, sulla prima parte della massima; (Conf 2241/1980, mass n 405914, sulla prima parte della massima; (Conf 3345/1987, mass n 452388, sulla seconda parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)