Sez. 6 - , Sentenza n. 1832 del 17/12/2019 Cc. (dep. 17/01/2020) Rv. 278105 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Impugnazione del pubblico ministero - Accoglimento - Applicazione di una misura diversa e meno grave di quella richiesta - Legittimità - Violazione del principio devolutivo - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive diverse e meno gravi. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che, pronunciando sull'appello del pubblico ministero che chiedeva l'applicazione degli arresti domiciliari a fronte della misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione adottata dal g.i.p., disponeva congiuntamente l'obbligo di dimora ed il divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi per un anno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)