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Sez. 5, Sentenza n. 12618 del 18/01/2017 Cc. (dep. 15/03/2017) Rv. 269532 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Impugnazione del pubblico ministero - Accoglimento - Applicazione di una misura meno grave di quella richiesta - Legittimità - Violazione del principio devolutivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269532-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive meno gravi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)