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Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 10/12/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147960 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - IMPUTATO IN ISTATO DI ARRESTO - PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA OLTRE IL QUARANTESIMO GIORNO - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147960-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - IMPUTATO IN ISTATO DI ARRESTO - PROTRAZIONE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA OLTRE IL QUARANTESIMO GIORNO - NULLITA DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La circostanza che il giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dall'art 2 della legge n 497 del 1974, sia stato celebrato quando lo stato di custodia preventiva dell'imputato ha superato il termine di quaranta giorni, non determina la nullita del giudizio stesso. (la Cassazione ha chiarito che anche il predetto giudizio non deve violare i termini di carcerazione preventiva stabiliti, in via generale, dall'art 272 del codice di rito, ma che, tuttavia, dalla eventuale violazione di detta norma non discende altro diritto, per lo imputato, se non quello di essere posto a disposizione del giudice, senza che l'eventuale ritardo si traduca necessariamente in una violazione dei diritti della difesa, trattandosi di una irregolarita di carattere formale che, a parte l'applicazione di sanzioni disciplinari ove ne ricorrano i presupposti, non produce nullita degli Atti del procedimento). (Conf Cass sez prima, 22 dicembre 1980, santoro; contra mass n 138831; V altresi, mass nn 145313, 142786, 140218, 140006, 139355, 137948 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)