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Sez. 2, Sentenza n. 8878 del 27/10/1994 (Rv. 488286 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Giudizio secondo equità - Presunzione di gratuità di una prestazione professionale - Violazione del principio generale della materia relativo alla onerosità del contratto d'opera professionale - Superamento dei limiti imposti alla giurisdizione di equità - Cassazione della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 1994-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488286-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

La sentenza con cui il giudice conciliatore abbia presunto la gratuità di una prestazione professionale, sia pure sul presupposto di una sua mancata utilizzazione da parte del committente, costituisce violazione della norma che stabilisce l'onerosità del contratto d'opera professionale e che deve essere considerata espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 cod. civ., che è di per sè sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso, allorché le parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito, che deve essere pertanto provato e che non può, quindi, essere presunto. La violazione del principio anzidetto comporta il superamento dei limiti imposti alla giurisdizione di equità (art. 113 cod. proc. civ.) e determina, quindi, la cassazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)