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Sez. 1, Sentenza n. 7538 del 23/05/2002 (Rv. 554656 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Ente pubblico - Opera pubblica - Progettazione - Affidamento ad un professionista privato - Tariffe professionali - Minimi - Derogabilità - Portata applicativa - Clausola di capitolato condizionante il pagamento del compenso a futuri ed incerti finanziamenti - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554656-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

L'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404, che, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge 5 maggio 1976 n. 340 - la quale ha fissato il principio dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti - , ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, deve essere inteso nel senso che, nei rapporti tra ente pubblico e professionista privato cui il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, sono validi gli accordi che prescindono dai limiti minimi stabiliti dalle tabelle, salvo comunque, ove sia certa la natura onerosa del rapporto, il diritto del professionista alla percezione di una somma a titolo di compenso (che, nel contrasto tra le parti, deve essere determinata dal giudice, prescindendo dalle tabelle degli onorari), in quanto solo siffatta interpretazione consente di non snaturare la causa della prestazione incidendo sul sinallagma contrattuale. Ne consegue che deve ritenersi nulla la clausola contenuta in un capitolato che subordini l'obbligo del pagamento del compenso per la prestazione resa a futuri ed incerti finanziamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 01/07/1977 num. 404 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)