diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3544 del 13/06/1984 (Rv. 435550 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - EFFETTI - TRIBUTI E FALLIMENTO FISCALE - FATTISPECIE - NOTIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL CURATORE DEL FALLIMENTO DI UN DECRETO DETERMINATIVO DI PENA PECUNIARIA A CARICO DEL FALLITO PER EVASIONE DELL'I.G.E. - MANCATA CONTESTAZIONE DEL CURATORE IN SEDE DI INSINUAZIONE TARDIVA DEL CREDITO TRIBUTARIO - EFFETTI IN CASO DI REVOCA O DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - POSSIBILITÀ PER IL FALLITO TORNATO IN BONIS DI CONTESTARE IL CREDITO TRIBUTARIO.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435550-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - EFFETTI - TRIBUTI E FALLIMENTO FISCALE - FATTISPECIE - NOTIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AL CURATORE DEL FALLIMENTO DI UN DECRETO DETERMINATIVO DI PENA PECUNIARIA A CARICO DEL FALLITO PER EVASIONE DELL'I.G.E. - MANCATA CONTESTAZIONE DEL CURATORE IN SEDE DI INSINUAZIONE TARDIVA DEL CREDITO TRIBUTARIO - EFFETTI IN CASO DI REVOCA O DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - POSSIBILITÀ PER IL FALLITO TORNATO IN BONIS DI CONTESTARE IL CREDITO TRIBUTARIO.*

La notificazione effettuata dall'amministrazione finanziaria al curatore del fallimento di un decreto emesso a norma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762, determinativo di una pena pecuniaria a carico del fallito per evasione all'imposta generale sull'entrata, e la mancata contestazione del curatore del credito tributario in Sede di insinuazione tardiva, non possono ricomprendersi tra "gli Atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento", fatti salvi nei confronti del fallito dall'art. 21 legge fall. In caso di revoca o di annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento, spiegando effetti, con il decreto del giudice delegato che ammette il credito a norma dello art. 101 legge fall., soltanto sulla formazione dello stato passivo, nel senso di determinare l'irretrattabilità del credito esclusivamente nell'ambito e ai fini della procedura fallimentare, ma senza precludere al fallito ritornato in bonis la possibilità di contestare il credito medesimo. (V 3523/83, mass n 428420; (V 2825/79, mass n 399142; (V 1746/75, mass n 375389; (V 1816/72, mass n 358813; (V 1386/69, mass n 340125; (V 1861/67, mass n 328776; (V 2082/63).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)