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Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 211006 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE | Dispositivo letto in udienza e motivazione - Discordanza - Prevalenza del contenuto del primo - Procedimento di correzione - Esperibilità.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211006-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE

Può farsi ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché in tal caso la correzione è incapace di incidere sulla decisione assunta, e non si risolve in una modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già presa (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto praticabile la correzione dell'errore materiale che si riferiva ai singoli elementi del calcolo che avevano portato alla determinazione della pena, laddove sia nel dispositivo sia nella motivazione la pena detentiva era indicata nella stessa misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)