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Sez. 5, Sentenza n. 21571 del 15/11/2004 (Rv. 578032 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Condizioni - Destinazione diretta ed immediata degli immobili allo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti ivi indicati - Necessità.
Stato
decisa il 2004-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578032-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati (nella fattispecie, regione) "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente adibito allo svolgimento di tali compiti, ma non nel caso in cui il bene resti inutilizzato e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)