Sez. 5, Sentenza n. 142 del 09/01/2004 (Rv. 569353 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione, ex art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dai comuni, al di fuori del loro territorio, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali - Spettanza - Condizioni - Destinazione immediata e diretta allo svolgimento di detti compiti - Necessità - Conseguenze - Alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione - Spettanza del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede per gli immobili posseduti - fra l'altro - dai comuni (al di fuori del loro territorio), purché "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", presuppone la destinazione diretta ed immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale, mentre non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete nel caso di alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a privati cittadini (non assumendo, peraltro, alcun rilievo, ai fini dell'esenzione in esame, il fatto che l'attività di locazione di detti alloggi, avente connotati di economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)